giovedì 1 ottobre 2020

Indossare ed obbligare ad indossare la mascherina è reato




 

 

 

In molti mi chiedono delucidazioni sulle ordinanze che obbligano l'uso delle mascherine. Altri invece, i cosidetti pecoroni, pretendono che la indossiamo, perché l'ha detto Musumeci, per i Siciliani, De Luca per i Campani...

 

Vorrei fare a questi signori una domanda: se un governatore fa un ordinanza che vi obbliga a buttarvi dalla montagna, per contenere il coronavirus, voi vi buttate?

 

Per fare un ordinanza che vieti qualcosa, ci vogliono le condizioni di legge e bisogna dimostrare che la sua applicazione serva a prevenire qualcosa. In parole povere, nessuno vi può obbligare a fare qualcosa che sia contrario alla legge e scentificamente provata.

 

Non voglio entrare nel merito dell'utilità della mascherina, dico solo che, chi ritiene che sia uno strumento valido è libero di indossarla, purchè la sua libertà di indossarla non va a ledere la mia libertà di non indossarla. 

 

In questo contesto di “iper-legificazione” c’è un elemento che pare essere stato completamente dimenticato: il precetto penale.

Infatti, nell’ordinamento italiano esistono ancora delle norme, di carattere penale, che vietano di comparire mascherati o comunque travisati in un luogo pubblico.

Sono due le norme fondamentali che impongono tali restrizioni:

L’art. 85 del Testo Unico di legge sulla pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931), che così recita: “E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico… È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto...”

L’altra, un po’più dettagliata, è l’art. 5 della Legge n. 152 del 22 maggio 1975: “E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino…”

Dalla lettura di queste disposizioni sorgono due interrogativi principali: cosa vuol dire “mascherati” e quali sono questi “giustificati motivi”?

Il nodo gordiano della questione risiede nel fatto che la norma parla espressamente solo di “caschi protettivi”, facendo in seguito riferimento, in via residuale e assai genericamente, a “qualunque altro mezzo” atto a rendere difficoltoso il riconoscimento.

Il suddetto articolo 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, è stato modificato in senso più restrittivo e consono alla «ratio» di tutela dell'ordine pubblico: infatti, il secondo comma, modificato prima dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e poi dall'articolo 10, comma 4-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale». Inoltre, l'articolo era stato già sostituito dalla legge 8 agosto 1977, n. 533, recante «Disposizioni in materia di ordine pubblico».

In buona sostanza, le misure antiterrorismo hanno reso più severa la novellata legge n. 152 del 1975, che proibisce di circolare in luoghi pubblici con il viso coperto e interviene più incisivamente, puntualizzando il concetto dell'utilizzo, residuale, «di qualsiasi altro mezzo idoneo» a travisare o a mascherare la persona umana, in modo da impedire o da rendere difficoltoso il suo riconoscimento, ricomprendendovi solo e specificamente i particolari indumenti indossati dalle donne di religione islamica (burqa e niqab).

Appurato, così, che indossare le mascherine per prevenire o limitare la diffusione del virus non costituisce un “giustificato motivo” ai sensi di legge, va da sé che tale comportamento sia penalmente rilevante.

In tutto questo guazzabuglio nel quale un normale cittadino può perdersi facilmente, ciò che è abbastanza facile da comprendere è che l’obbligo di usare la mascherina è stato sancito con ordinanze regionali per quanto riguarda la circolazione all’aperto, e con DPCM, che sono sempre atti amministrativi, per quanto riguarda l’utilizzo nei luoghi chiusi.

Queste norme non sono leggi, sono tutti atti amministrativi, e come tali sono subordinati alle leggi, tanto più alla legge penale. Per una gerarchia delle fonti del diritto, le ordinanze, in quanto atti amministrativi, non possono andare contro la legge. Anche se fosse vero che c’è un’emergenza, che giustifica una deroga alla legge penale che vieta di andare in giro a volto coperto, comunque si dovrebbe prevedere quest’obbligo della mascherina con una legge di pari rango e deroga alla legge penale.

È plausibile, quindi, affermare come le norme regolamentari, che impongono di andare in giro indossando la mascherina, di fatto stanno invitando la popolazione a tenere un comportamento contrario alla legge.

Poi c’è il principio di costituzionalità, perché l’articolo 32 della Costituzione sancisce le modalità di obbligo di trattamenti sanitari che poi sono previste dalla legge 833/78, ma c’è anche il diritto alla salute che viene prima della possibilità di obbligare a trattamenti sanitari in virtù della salute pubblica. Quindi se la mascherina fa male o va a minare la mia salute, o la mia vita sono libero di non usarla nell’esercizio del diritto alla salute.

C’è, inoltre, la libertà individuale, sancita dall’articolo 13 della Costituzione. È una costrizione non poter uscire se non hai la mascherina, non poter entrare in un posto senza mascherina. Così, anche la libertà di movimento e circolazione sancita nell’articolo 16 è violata. Quindi c’è ancora una compressione di diritti costituzionali a partire da norme che in realtà sono del tutto subordinate, cioè norme di rango amministrativo.

lo stesso “DM scuola 2020/2021 del 26-06-2020” esclude quasi completamente il pericolo di contagio tra gli alunni. Inoltre se si vietasse l’accesso ai bambini senza mascherina si commetterebbe un abuso al diritto costituzionale all’istruzione che non può essere compresso per DPCM e nemmeno per decreto legge. 

 Alla luce di queste informazioni, il pubblico ufficiale (forze dell'ordine, docenti, dirigenti), che non informano l'autorità giudiziaria, della presenza di persone mascherate all'interno di strutture pubbliche, quali scuole, tribunali, attività commerciali, commettono un reato... l’art. 361 (Comma 1: «Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o a un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa…».

Comma 2: «La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347]»), agli art. 110 (Concorso in reato) e 378 (Favoreggiamento): «Pur punendo condotte di aiuto post delictum, la recente giurisprudenza (con riferimento ai reati permanenti) ha stabilito che il momento in cui il favoreggiamento rileva penalmente è quello in cui il reato presupposto ha raggiunto una soglia minima di rilevanza penale (e quindi dal tentativo), con la conseguenza che il favoreggiamento può essere riconosciuto anche unitamente al concorso nel reato presupposto».

Chiunque poi (non solo le Forze dell'Ordine, quindi), voglia imporre l’uso della mascherina a chi non volesse indossarla, andrebbe incontro a una serie di denunce tra le quali:

• Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) 

 chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione è punito con la reclusione fino ad 1 anno. (Per legge è vietato entrare nei luoghi pubblici mascherati, il pubblico ufficiale che obbliga il cittadino ad indossare la mascherina, lo istiga a violare la legge e quindi a commettere un reato)

• Violenza privata (art. 610 c.p. e 339 c.p. per le aggravanti) 

E' punito con la reclusione fino a 4 anni, chiunque con violenza o minaccia obbliga  altri a fare cose o azioni contro la propria volontà. ( se non ti metti la mascherina ti sanziono)

• Violazione dell' art. 2 della Costituzione 

 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

• Violazione dell'art 13/1-2c della costituzione

 La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria

• Violazione dell'art 32/2c della costituzione

 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

•Violazione dell'art 54 della costituzione

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

• Violazione dell’art. 5/1-3c della Convenzione di Orviedo: 1. «Un intervento nel campo della salute può essere effettuato soltanto dopo che la persona interessata ha dato il suo consenso libero e informato». 3. «La persona interessata può, in qualsiasi momento, ritirare liberamente il proprio consenso».

• Violazione dell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: «Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona». 

 


Ora, conoscendo tutto quanto qui riportato in sintesi, che oralmente è utilizzabile per informare e diffidare chiunque avanzi pretese e voglia imporre l’uso delle mascherine, in caso di verbalizzazione da parte delle FdO o simili, senza dare in escandescenze che potrebbero portare a un TSO (che tuttavia deve essere esclusivamente richiesto da un medico, in seguito a visita approfondita, con referto presentato al Sindaco che deve firmare l’autorizzazione a procedere), si consiglia di portarsi appresso un prestampato e di fare inserire una dichiarazione a verbale molto precisa: «Reso edotto il pubblico ufficiale (nome e cognome) che la Costituzione prevede (inserire i riferimenti dati), che il testo unico delle leggi per la pubblica sicurezza sancisce (inserire i riferimenti dati) che le norme che vincolano l’uso della mascherina sono di rango amministrativo e quindi non possono derogare né la Costituzione, né le leggi ordinarie e della sua responsabilità in sede civile penale, il pubblico Ufficiale comunque decide di irrogare la sanzione assumendosi ogni responsabilità personale derivante da questa decisione e da questa condotta».

Il verbale sarà poi firmato dal multato e dal Pubblico Ufficiale. Voglio vedere in quanti firmeranno un foglio per cui rischiano una denuncia e una causa civile per il risarcimento dei danni, che è automatica quando si violano i diritti costituzionali e le leggi penali e civili

 

Tutte queste informazioni sono state prese, dalle pagine dei vari avvocati, che hanno distribuito file contenenti gli articoli di legge, per tutelare il cittadino di questi sopprusi. Vi consiglio comunque di farlo leggere ad un amico avvocato per avere maggiori conferma e sicurezza su quanto scritto. 


Francesco Capizzi