In molti mi chiedono delucidazioni sulle ordinanze che obbligano l'uso delle mascherine. Altri invece, i cosidetti pecoroni, pretendono che la indossiamo, perché l'ha detto Musumeci, per i Siciliani, De Luca per i Campani...
Vorrei fare a questi signori una domanda: se un governatore fa un ordinanza che vi obbliga a buttarvi dalla montagna, per contenere il coronavirus, voi vi buttate?
Per fare un ordinanza che vieti qualcosa, ci vogliono le condizioni di legge e bisogna dimostrare che la sua applicazione serva a prevenire qualcosa. In parole povere, nessuno vi può obbligare a fare qualcosa che sia contrario alla legge e scentificamente provata.
Non voglio entrare nel merito dell'utilità della mascherina, dico solo che, chi ritiene che sia uno strumento valido è libero di indossarla, purchè la sua libertà di indossarla non va a ledere la mia libertà di non indossarla.
In questo contesto di “iper-legificazione” c’è un elemento che pare essere stato completamente dimenticato: il precetto penale.
Infatti,
nell’ordinamento italiano esistono ancora delle norme, di carattere
penale, che vietano di comparire mascherati o comunque travisati in un
luogo pubblico.
Sono due le norme fondamentali che impongono tali restrizioni:
L’art.
85 del Testo Unico di legge sulla pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del
18 giugno 1931), che così recita: “E’ vietato comparire mascherato in
luogo pubblico… È vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri
luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle
condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica
sicurezza con apposito manifesto...”
L’altra, un po’più
dettagliata, è l’art. 5 della Legge n. 152 del 22 maggio 1975: “E'
vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a
rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o
aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso
predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo
pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che
tale uso comportino…”
Dalla lettura di queste disposizioni sorgono
due interrogativi principali: cosa vuol dire “mascherati” e quali sono
questi “giustificati motivi”?
Il nodo gordiano della questione risiede
nel fatto che la norma parla espressamente solo di “caschi protettivi”,
facendo in seguito riferimento, in via residuale e assai genericamente, a
“qualunque altro mezzo” atto a rendere difficoltoso il riconoscimento.
Il
suddetto articolo 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, è stato modificato
in senso più restrittivo e consono alla «ratio» di tutela dell'ordine
pubblico: infatti, il secondo comma, modificato prima dall'articolo 113,
quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e poi dall'articolo
10, comma 4-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, è stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante
«Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale».
Inoltre, l'articolo era stato già sostituito dalla legge 8 agosto 1977, n.
533, recante «Disposizioni in materia di ordine pubblico».
In
buona sostanza, le misure antiterrorismo hanno reso più severa la
novellata legge n. 152 del 1975, che proibisce di circolare in luoghi
pubblici con il viso coperto e interviene più incisivamente,
puntualizzando il concetto dell'utilizzo, residuale, «di qualsiasi altro
mezzo idoneo» a travisare o a mascherare la persona umana, in modo da
impedire o da rendere difficoltoso il suo riconoscimento, ricomprendendovi
solo e specificamente i particolari indumenti indossati dalle donne di
religione islamica (burqa e niqab).
Appurato, così, che indossare
le mascherine per prevenire o limitare la diffusione del virus non
costituisce un “giustificato motivo” ai sensi di legge, va da sé che tale
comportamento sia penalmente rilevante.
In
tutto questo guazzabuglio nel quale un normale cittadino può
perdersi facilmente, ciò che è abbastanza facile da comprendere è
che l’obbligo di usare la mascherina è stato sancito con ordinanze
regionali per quanto riguarda la circolazione all’aperto, e con
DPCM, che sono sempre atti amministrativi, per quanto riguarda
l’utilizzo nei luoghi chiusi.
Queste norme non sono leggi, sono tutti atti amministrativi, e
come tali sono subordinati alle leggi, tanto più alla legge penale.
Per una gerarchia delle fonti del diritto, le ordinanze, in quanto
atti amministrativi, non possono andare contro la legge. Anche se
fosse vero che c’è un’emergenza, che giustifica una deroga alla
legge penale che vieta di andare in giro a volto coperto, comunque si
dovrebbe prevedere quest’obbligo della mascherina con una legge di
pari rango e deroga alla legge penale.
È plausibile, quindi, affermare come le norme regolamentari, che
impongono di andare in giro indossando la mascherina, di fatto stanno
invitando la popolazione a tenere un comportamento contrario alla
legge.
Poi c’è il principio di costituzionalità, perché l’articolo
32 della Costituzione sancisce le modalità di obbligo di trattamenti
sanitari che poi sono previste dalla legge 833/78, ma c’è anche il
diritto alla salute che viene prima della possibilità di obbligare a
trattamenti sanitari in virtù della salute pubblica. Quindi se la
mascherina fa male o va a minare la mia salute, o la mia vita sono
libero di non usarla nell’esercizio del diritto alla salute.
C’è, inoltre, la libertà individuale, sancita dall’articolo
13 della Costituzione. È una costrizione non poter uscire se non hai
la mascherina, non poter entrare in un posto senza mascherina. Così,
anche la libertà di movimento e circolazione sancita nell’articolo
16 è violata. Quindi c’è ancora una compressione di diritti
costituzionali a partire da norme che in realtà sono del tutto
subordinate, cioè norme di rango amministrativo.
lo
stesso “DM scuola 2020/2021 del 26-06-2020” esclude quasi
completamente il pericolo di contagio tra gli alunni. Inoltre se si
vietasse l’accesso ai bambini senza mascherina si commetterebbe un
abuso al diritto costituzionale all’istruzione che non può essere
compresso per DPCM e nemmeno per decreto legge.
Alla luce di queste informazioni, il pubblico ufficiale (forze
dell'ordine, docenti, dirigenti), che non informano l'autorità
giudiziaria, della presenza di persone mascherate all'interno di strutture pubbliche, quali scuole, tribunali, attività commerciali,
commettono un reato... l’art. 361 (Comma 1: «Il pubblico
ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità
giudiziaria, o a un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di
riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa
delle sue funzioni, è punito con la multa…».
Comma 2: «La pena è
della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente
di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un
reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332, 347]»), agli art.
110 (Concorso in reato) e 378 (Favoreggiamento): «Pur punendo condotte di
aiuto post delictum, la recente giurisprudenza (con riferimento ai reati
permanenti) ha stabilito che il momento in cui il favoreggiamento rileva
penalmente è quello in cui il reato presupposto ha raggiunto una soglia
minima di rilevanza penale (e quindi dal tentativo), con la conseguenza
che il favoreggiamento può essere riconosciuto anche unitamente al
concorso nel reato presupposto».
Chiunque
poi (non solo le Forze dell'Ordine, quindi), voglia imporre l’uso
della mascherina a chi non volesse indossarla, andrebbe incontro a
una serie di denunce tra le quali:
• Istigazione a delinquere (art. 414 c.p.)
chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione è punito con la reclusione fino ad 1 anno. (Per legge è vietato entrare nei luoghi pubblici mascherati, il pubblico ufficiale che obbliga il cittadino ad indossare la mascherina, lo istiga a violare la legge e quindi a commettere un reato)
• Violenza privata (art. 610 c.p. e 339 c.p. per le aggravanti)
E' punito con la reclusione fino a 4 anni, chiunque con violenza o minaccia obbliga altri a fare cose o azioni contro la propria volontà. ( se non ti metti la mascherina ti sanziono)
• Violazione dell' art. 2 della Costituzione
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo,
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e sociale.
• Violazione dell'art 13/1-2c della costituzione
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria• Violazione dell'art 32/2c della costituzione
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può
in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.
•Violazione dell'art 54 della costituzione
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando
giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
• Violazione dell’art. 5/1-3c della Convenzione di Orviedo: 1.
«Un intervento nel campo della salute può essere effettuato
soltanto dopo che la persona interessata ha dato il suo consenso
libero e informato». 3. «La persona interessata può, in qualsiasi
momento, ritirare liberamente il proprio consenso».
• Violazione dell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani: «Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà
ed alla sicurezza della propria persona».
Ora, conoscendo tutto quanto qui riportato in sintesi, che oralmente è
utilizzabile per informare e diffidare chiunque avanzi pretese e voglia
imporre l’uso delle mascherine, in caso di verbalizzazione da parte
delle FdO o simili, senza dare in escandescenze che potrebbero portare a
un TSO (che tuttavia deve essere esclusivamente richiesto da un medico,
in seguito a visita approfondita, con referto presentato al Sindaco che
deve firmare l’autorizzazione a procedere), si consiglia di portarsi
appresso un prestampato e di fare inserire una dichiarazione a verbale
molto precisa: «Reso edotto il pubblico ufficiale (nome e cognome) che la
Costituzione prevede (inserire i riferimenti dati), che il testo unico
delle leggi per la pubblica sicurezza sancisce (inserire i riferimenti
dati) che le norme che vincolano l’uso della mascherina sono di rango
amministrativo e quindi non possono derogare né la Costituzione, né le
leggi ordinarie e della sua responsabilità in sede civile penale,
il pubblico Ufficiale comunque decide di irrogare la sanzione assumendosi
ogni responsabilità personale derivante da questa decisione e da questa
condotta».
Il verbale sarà poi firmato dal multato e dal Pubblico Ufficiale. Voglio vedere in quanti firmeranno un foglio per cui rischiano
una denuncia e una causa civile per il risarcimento dei danni, che è
automatica quando si violano i diritti costituzionali e le leggi penali e
civili
Tutte queste informazioni sono state prese, dalle pagine dei vari avvocati, che hanno distribuito file contenenti gli articoli di legge, per tutelare il cittadino di questi sopprusi. Vi consiglio comunque di farlo leggere ad un amico avvocato per avere maggiori conferma e sicurezza su quanto scritto.
Francesco Capizzi