lunedì 28 giugno 2021

L'ultima ordinanza di Orlando e il trionfo degli abusivi (Video)


 Sembrano ormai lontani quei tempi, quando i palermitani dovettero fare i conti con la peste. La leggenda narra che fu proprio la santa protettrice della città a liberarci dalla peste. Eppure sotto altre spoglie, da oltre un ventennio una nuova peste si è abbattuta su Palermo, a muovere questa nuova ondata di pestilenza, che infetta e distrugge tutto ciò che tocca è il nostro odiato sindaco Orlando. Da oltre un anno, la sua ingombrante presenza, è arrivata dove nessuno fino ad oggi era mai arrivato, colui che chiede rispetto per le vittime di presunto covid è lo stesso che tiene accatastate le bare di migliaia di defunti. Un modo proprio anomalo di avere rispetto per i morti.

 


 Fra le sue opere incompite, possiamo annoverare le aree pedonali solo sulla carta, dove tutti entrano e nessuno controlla. La lotta all'abusivismo, praticamente inesistente. Il potenziamento del Suap, dove siamo forse l'unica città dove aprire un impresa è un impresa. Strade dissessate, basole divelte, buche, tombini otturati, che trasformano le strade in piscine con poche gocce d'acqua... fino ad arrivare all'emergenza continua e perenne dei rifiuti...

 


A questi si aggiungono i cantieri infiniti, il ponte Corleone e l'assessore all'immobilità, suo braccio destro in questa disastrosa amministrazione. 

Dopo aver dato licenze per la somministrazione a cani e porci, nel tentativo di rivalutare le zone abbandonate, con l'inizio dell'emergenza sanitaria e la cessazione dei diritti costituzionali, il sindaco ha intrapreso la sua battaglia personale contro la movida, nel tentativo di tutelare quella fetta di elettorato che gli è rimasta. 

Aveva iniziato lo scorso anno, con l'emanazioni di ordinanze contingibili ed urgenti che erano del tutto illegittime, ma che nessuno dei gestori ha avuto il coraggio di impugnare. Gli unici ad impugnarla vincendo, furono coloro che gestiscono le attività di vicinato e i distributori automatici. 

Ed ha continuato ad emanare ordinanze quest'anno, che andavano a penalizzare sempre le stesse categorie già penalizzate, dai dpcm dichiarati incostituzionali da numerosi giudici nelle loro sentenze. Una violazione continua dell'articolo 1 della costituzione. 

Lunedì scorso con l'ingresso della Sicilia in zona bianca stavo in pensiero, mi chiedevo come mai  colui che afferma che lo sa fare, non avesse emanato un ordinanza a tutela degli abusivi. Sarà stato perché era impegnato nella sua campagna a favore dell'invasione di immigrati clandestini. E fra una conferenza con le ONG e un video con la richiesta di dissequestro di una nave dell'ONG, il sindaco si era tolto di mente la crociata per la chiusura della movida. A precederlo è stato il governatore della Campania. Guarda caso, nelle due regioni, dove trionfa il malaffare e la mala gestione, sono le uniche due regioni, che nel momento in cui cessano le restrizioni, ne impongono di nuove in maniera autonoma. Lo stesso sindaco che si riempe la bocca con frasi come uguaglianza, lotta alla discriminazione, legalità... poi fa tutto l'opposto. Nella zona gialla, con la chiusura delle attività a mezzanotte, spuntavano dopo tale orario a Piazza Sant'Anna, Garaffaello e Magione, enormi carrelli con congelatori pieni di bibite (video). 



Attività regolari chiuse ed abusivi operativi, stesso copione dello scorso anno e le piazze si risvegliano la mattina un tappeto di bottiglie.

Sabato di fretta e furia, è corso ad emettere l'ordinanza, che presentava come al solito numerose lacune. Intanto l'ordinanza è stata emessa nel pomeriggio di sabato ed iniziava la stessa giornata, quando le ordinanze sono attive dopo 24 ore. L'ordinanza come lo scorso anno andava a ridurre l'orario di apertura delle attività commerciali, quando la Cassazione è stata chiara sull'argomento con ordinanza n. 6895/2021, i sindaci non possono ridurre l'orario di lavoro delle attività commerciali.

La Corte di Cassazione, afferma che, in materia di tutela della concorrenza, deve rilevarsi l’illegittimità delle disposizioni normative adottate dagli enti locali recanti interventi di regolazione degli orari degli esercizi commerciali.

In particolare, la Corte costituzionale ha, in più occasioni dichiarato l’illegittimità costituzionale di disposizioni normative regionali con le quali sono stati introdotti limiti e vincoli all’attività commerciale, ponendosi in contrasto con l’art. 31, comma 1, del d.l. 201 del 2011, modificativo dell’art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, ai sensi del quale le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche concernenti l’obbligo della chiusura.

Così facendo, le Regioni verrebbero ad intervenire nella disciplina delle modalità di apertura degli esercizi commerciali, ascrivibile alla tutela della concorrenza, così invadendo una competenza esclusiva dello Stato, e ciò sul presupposto che, per consolidata giurisprudenza dello stesso Giudice delle leggi, la normativa statale volta all’eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali è da considerarsi, per l’appunto, appartenente alla materia della tutela della concorrenza e attua un principio di liberalizzazione del commercio.

Occorre, tuttavia, sottolineare che la totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce soluzione imposta dalla Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla; nondimeno, però, nel vigore del divieto di imporre limiti e prescrizioni sugli orari, stabilito dallo Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva a tutela della concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto risulta illegittima sotto il profilo della violazione del riparto di competenza, donde la conseguente illegittimità degli atti amministrativi o regolamentari, costituente fonte secondaria, attuativi di tali disposizioni regionali che invadono la competenza esclusiva statale.

Rimane naturalmente salvo l’esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti (ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d. Lgs. n. 267/2000), con le quali imporre eventualmente orari di chiusura dei predetti esercizi per la tutela di altri valori costituzionalmente rilevanti; tali provvedimenti, tuttavia, per loro intrinseca natura, devono spiegare effetti spaziali e temporali limitati e devono essere sorretti da una specifica ed adeguatamente motivata individuazione delle situazioni di fatto dalle quali potrebbe originarsi la lesione di interessi pubblici, quali quelli connessi alla salvaguardia dei valori della sicurezza e della salute. 

Qualcuno potrebbe pensare che il sindaco ha emesso l'ordinanza ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d. Lgs. n. 267/2000. In realtà il comma 7-bis recita del suddetto decreto afferma che: Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

In definitiva l'ordinanza è stata emanata per oltre 30 giorni e non va a colpire le sole aree dove avvengono le urla, gli schiamazzi, gli assembramenti e il rilascio delle bottiglie a terra... ma l'intera categoria. Per quale motivo un commerciante di via Uditore o piazza Olivella, deve chiudere anticipatamente, se lavora secondo le regole?

Tuttavia questa ordinanza si trasforma come un boomerang, in quanto penalizza le attività regolari già penalizzate dalla restrizioni, e come già detto favorisce gli abusivi, che malgrado le loro postazioni siano ben evidenti, non destano nessun intervento da parte delle forze dell'ordine, che si erano mostrati bravissimi ad inseguire inermi cittadini, che facevano attività fisica all'aperto, in violazione degli incostituzionali DPCM. Inoltre questa ordinanza incentiva la gente a spostarsi fuori al comune di Palermo, dove non ci sono restrizioni, per poi mettersi alla guida dopo aver bevuto qualche birra di troppo. E penalizza gli impiegati con contratto di lavoro regolare, che saranno costretti a fare ore preziose di lavoro in meno, sopprattutto in previsione delle prossime chiusure di ottobre e mesi a venire.


 

A questo punto le alternative sono 3, fare il ricorso al Tar (che ha un costo di 5000€), fare il ricorso al Presidente di Regione (che lascia il tempo che trova), oppure applicare il principio del Sindaco "minni stai futtiennu" ed attendere un eventuale sanzione, da impugnare al giudiuce di pace...

A noi l'ardua scelta...


 

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